Si occupa di educazione alla salute finalizzata a far conoscere i benefici dell’attività fisica correttamente praticata, sia ad individui sani che ad individui con disabilità.
Si rivolge anche ad atleti che necessitano di idoneità allo sport agonistico e non agonistico.
Prevede il rilascio di un certificato che può essere:
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text css=”.vc_custom_1603661135190{margin-bottom: 0px !important;}”]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][mk_image src=”https://gmpoliambulatorio.it/wp-content/uploads/2020/10/certificato.jpg” image_size=”full” align=”center” margin_bottom=”0″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text css=”.vc_custom_1603661375098{margin-bottom: 0px !important;}”]
La visita viene eseguita dallo specialista in Medicina Sportiva. È necessaria la prenotazione.
Il certificato rilasciato deve essere vidimato dall’USSL di appartenenza dell’atleta.
Qualora un atleta sia giudicato “non idoneo” all’attività sportiva, non può essere visitato da un altro specialista prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data della visita stessa, ma può eventualmente presentare ricorso alla Commissione Medica Regionale entro 30 giorni dalla comunicazione scritta del giudizio negativo.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][mk_image src=”https://gmpoliambulatorio.it/wp-content/uploads/2020/10/visita-sportiva.jpg” image_size=”full” align=”center” margin_bottom=”0″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Medicina Sportiva Agonistica” tab_id=”1603661395899-503c81fc-02e3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1603661464145{margin-bottom: 0px !important;}”]La visita medico sportiva agonistica ha lo scopo di rilasciare un certificato attestante l’idoneità del soggetto allo svolgimento di una pratica sportiva a livello agonistico.
La visita è regolamentata dal D.M. del 18 febbraio 1982 e può essere eseguita solo da un medico specialista in medicina dello sport abilitato all’esercizio della professione, in un ambulatorio di Medicina dello Sport pubblico o privato, accreditato o convenzionato secondo legislatura regionale. Le visite effettuate fuori da queste strutture non possono essere considerate valide ed il relativo certificato è da considerarsi nullo.
La visita sportiva prevede generalmente i seguenti accertamenti:
Fanno eccezione alcuni sport che non prevedono l’ECG dopo sforzo ed altri che prevedono esami aggiuntivi come la visita neurologica.
Il medico dello sport che effettua la visita ha l’obbligo di rilasciare un certificato che sia di idoneità o non idoneità allo sport, e può eventualmente richiedere ulteriori esami per approfondimenti diagnostici.
Generalmente il certificato ha una durata massima di 12 mesi, in qualche caso di 24 mesi.
A norma di legge la visita può essere effettuata gratuitamente per i minorenni e i disabili di tutte le età, che presentino richiesta della società sportiva, presso gli ambulatori di medicina dello sport del Servizio Sanitario Nazionale.
Norme per la Tutela Sanitaria dell’Attività Sportiva Agonistica
Norme per la Tutela Sanitaria dell’Attività Sportiva Agonistica_Decreto Ministero Sanità 18 febbraio 1982 (e successivi). …download pdf
Moduli
Scheda valutazione medico sportiva Tabella A o B. …download pdf
Modulo dichiarazione idoneità per non residenti nella Regione Veneto …download pdf
Modulo delega per minori non accompagnati da un genitore …download pdf
Modulo delega per ritiro certificato medico sportivo. …download pdf
Richiesta cartella clinica. …download pdf
Tabella ufficiale età accesso attività agonistica
La circolare del Ministero della Salute prot. 8116 del 20/12/2012 modifica l’età minima di accesso all’attività agonistica ex D.M 18/2/1982. …download pdf
e che si può trovare qui: Tabella Ufficiale età di accesso all’attività agonistica. …download pdf
(N.B. ERRORE PALLACANESTRO: secondo la circolare del Ministero della Salute l’età agonistica si calcola con l’anno solare, mentre nella tabella è riportato l’anno sportivo)
Tabella accertamenti per singolo sport
Qui di seguito riportiamo i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa per le singole attività sportive. Gli accertamenti sanitari per la disciplina sportiva …download pdf[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Medicina Sportiva Non Agonistica” tab_id=”1603661395912-6016cf5a-72b5″][vc_column_text css=”.vc_custom_1603661510264{margin-bottom: 0px !important;}”]Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per attività sportiva non agonistica
Approvate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove linee guida in materia di certificati medici per attività sportiva non agonistica.
“Certificati medici non agonistici: il decreto sulla Gazzetta Ufficiale
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n.243 del 18-10-2014) il decreto dell’8-8-2014 del Ministero della Salute, relativo all’approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica.
Il documento chiarisce la definizione di attività sportiva non agonistica, specificando chi deve produrre i certificati, quali sono i medici certificatori, quale debba essere la periodicità dei controlli e la validità del certificato, quali gli esami clinici”.
Per completezza riportiamo qui di seguito le linee guida (allegato 1) alla GU n. 243 del 18-10-2014) pubblicate sul sito della Gazzetta Ufficiale:
Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica
Definizione di attività sportiva non agonistica
Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
Medici certificatori
I certificati per l’attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.
Periodicità dei controlli e validità del certificato medico
Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.
Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti“
Ai fini del rilascio del certificato medico, è necessario quanto segue:
a) l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
c) un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età o per i quali vi è associazione tra diversi fattori di rischio cardiovascolare;
d) un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, abbiano patologie croniche conclamate, che comportano un aumentato rischio cardiovascolare.
Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, ha facoltà di richiedere una prova da sforzo massimale e/o altri accertamenti per specifici problemi di salute. In alcuni casi il medico certificatore può avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonchè dell’ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato.
Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l’obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.
Cliccando su questo link è possibile invece scaricare il modulo del certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico.
Fonte ufficiale GU n. 243 del 18-10 www.gazzettaufficiale.it